IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n.
326, che modifica il comma 1 del  suddetto  art.  1  della  legge  29
dicembre  1988,  n.  554, nel senso che il limite del 25 per cento e'
ridotto al 10 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista la nota 17 luglio 1989, n. 37177/3352/88 dell'amministrazione
provinciale di Milano, con la quale si richiede  l'autorizzazione  ad
assumere:
   quaranta  esecutori  amministrativi (quarta qualifica funzionale),
venti  esecutori  aiutanti  tecnici  (quarta  qualifica  funzionale),
novantacinque  operatori  inservienti  (terza qualifica funzionale) e
venti  operatori  stradali  (terza  qualifica  funzionale),  con   le
modalita'  di  cui  all'art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Ritenuto  che  con  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - n. 22- bis del  21  marzo  1989  dei
posti   vacanti   da   destinare  alla  mobilita',  l'amministrazione
provinciale di Milano ha dato attuazione alla prima fase del processo
di  mobilita'  richiesto  dal  comma  4  dell'art.  1  della legge 29
dicembre 1988, n. 554, avendo cosi' avviato le procedure previste dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilita';
  In  considerazione  delle  ineliminabili  ed indifferibili esigenze
connesse  alla  funzionalita'  di  un  settore  importante   per   la
collettivita'   dell'amministrazione   provinciale   di   Milano,  in
particolare  per  le   pressanti   esigenze   connesse   ai   compiti
istituzionali propri del personale da assumere;
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo,  in  quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili
esigenze connesse alla funzionalita' dell'ente tali da determinare il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  a  proporre  di autorizzare la
predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, cosi'
come specificate in dispositivo;
                               Decreta:
  L'amministrazione   provinciale   di   Milano  e'  autorizzata,  in
applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre  1988,  n.
554,  ad  assumere,  nel  corso  del  1989,  con  le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  come  modificato
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nelle seguenti quantita':
    a)    quaranta   esecutori   amministrativi   (quarta   qualifica
funzionale);
    b)   venti   esecutori   aiutanti   tecnici   (quarta   qualifica
funzionale);
    c)   novantacinque   operatori   inservienti   (terza   qualifica
funzionale);
    d) venti operatori stradali (terza qualifica funzionale).
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 18 ottobre 1989
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                          GASPARI
 Il Ministro del tesoro
        CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56